Termini di pagamento spese correnti - ai sensi della direttiva 29.06.2000 n. 35 Comunità Europea
e art. 9 com. 3 bis e DL 185/2008, convertito con Legge 2/2009 - “decreto anticrisi”
Art 25 - Liquidazione delle spese.
1) Le richieste di pagamento, debitamente documentate, sono inviate all'ufficio servizi finanziari tramite l'ufficio protocollo o altri uffici.
2) L'ufficio servizi finanziari procede alla contabilizzazione, anche ai fini fiscali, di tali documenti, entro i termini di legge e comunque entro 15 giorni dal ricevimento.
3) Entro lo stesso termine di cui al comma 2, l'ufficio servizi finanziari invia ai responsabili dei servizi competenti, tali documenti affinché gli stessi procedano alla liquidazione delle spese.
4) I responsabili dei servizi competenti emettono apposito atto di liquidazione entro 15 giorni dal ricevimento della fattura o di qualsiasi altro documento contabile o richiesta di pagamento da parte del creditore.
5) Con l'atto di liquidazione il responsabile del servizio attesta:
- che la spesa è stata regolarmente impegnata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 77/95;
- che la spesa è attinente ad un servizio comunale;
- la regolarità della forni tura o della prestazione;
- la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini e alle condizioni pattuite.
6) Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il responsabile del servizio invia all'ufficio servizi finanziari l'atto di liquidazione, debitamente sottoscritto, con allegata la documentazione giustificativa della spesa e i riferimenti contabili all'impegno assunto.
7) In caso di liquidazione difforme rispetto alla richiesta del creditore, il responsabile del servizio deve dame motivazione nell'atto di liquidazione, con contestuale notizia al creditore.
8) L'ufficio servizi finanziari effettua i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. Nel caso ritenga che l'atto di liquidazione non sia conforme all'impegno assunto ovvero violi norme di legge o regolamentari, ne dà immediata comunicazione al responsabile del servizio competente per le opportune rettifiche o regolarizzazioni. In attesa di tali rettifiche viene sospesa l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
9) I termini di cui al presente articolo sono adeguatamente abbreviati al fine del rispetto della scadenza contrattuale del pagamento.
10) Con periodicità trimestrale, l'ufficio servizi finanziari verifica l'esistenza di documenti contabili non liquidati nei termini previsti dal presente articolo ed inoltra ai responsabili dei servizi competenti apposito elenco. I responsabili dei servizi motivano, entro 15 giorni, le cause della mancata liquidazione.