comune di polpenazze del garda

Sei in: home > ASSESSORATI > Urbanistica

Urbanistica

 ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
 
P.G.T.
 
Premesso che il “Piano di Governo del Territorio” è uno strumento urbanistico di cui ogni comune si deve dotare in ossequio alla L.R. 12 del 11.03.2005, l’ Amministrazione Comunale di Polpenazze del Garda ha incaricato della redazione lo studio “Silvano Buzzi & Associati s.r.l.” con delibera G.C. n. 129 del 27.11.2006.
 
Il P.G.T. si compone essenzialmente delle seguenti parti distinte, ma correlate fra loro:
 
1 -   DOCUMENTI DI PIANO (con validità di 5 anni)
            è lo strumento che individua i nuovi “Ambiti di Trasformazione” cioè le nuove aree   destinate alla edificazione e che sono sottoposte alla verifica di compatibilità con il P.T.C.P. da parte della Provincia.
         
Queste previsioni sono state valutate in conferenza dei servizi per la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) una prima volta il 05.05.2008 ed una seconda volta il 13.11.2008 come prevede la legge.
 
Al Documento di Piano appartiene anche lo Studio Paesistico del Territorio Comunale.
 
2 -   PIANO DELLE REGOLE (con validità illimitata)
         è l’insieme delle norme tecniche di attuazione e della relativa cartografia riguardante:
 
- tutto il territorio urbanizzato (vecchie zone B e D di completamento e zone C di    espansione realizzate);
 
- N.A.F. (nuclei di antica formazione – definito “centro storico” del P.R.G.)
 per i quali è prevista una specifica cartografia e una normativa per ogni singolo edificio;
 
- restante parte di Territorio (nel vecchio P.R.G. definita come zone agricole e/o parco rurale) sostanzialmente suddivise in due grandi zone di salvaguardia.
 
3 -   PIANO DEI SERVIZI (con validità di 5 anni)
è lo strumento che annovera e norma tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico,    esistenti e di progetto, nonché la quantificazione dei loro costi.
 
È importante rilevare che come previsto dalla legge, tutte le spese previste per i nuovi servizi, come per il mantenimento di quelli esistenti sono bilanciate dalle entrate previste nella realizzazione sia di nuovi ambiti che dai lotti liberi del Piano delle Regole.
Il nuovo P.G.T. è stato adottato dal C.C. con delibera n. 1 del 18.02.2009, pubblicato all’Albo Pretorio, sul quotidiano locali “Bresciaoggi” e sul B.U.R.L. il 25.03.2009.
 
La Provincia di Brescia ha espresso il suo parere di compatibilità condizionata, cioè con alcune prescrizioni, in data 22.07.2009.
 
Dopo la pubblicazione sono pervenute n. 83 osservazioni entro il termine stabilito e n. 6 successivamente, per un totale di 89 osservazioni.
 
In data 05.08.2009 con delibera n. 11 il C.C. ha provveduto all’esame delle osservazioni presentate ed alle controdeduzioni nonché all’approvazione definitiva.
 
È recepito il parere di compatibilità condizionato dalla Provincia,
Sono accolte n. 45 osservazioni presentate.
 
Congiuntamente al P.G.T. sono state approvate definitivamente, per farne parte integrante dello stesso, come previsto dalla legge:
-         lo studio geologico
-         la zonizzazione acustica
-         il R.I.M.
adottati in procedenza con provvedimenti separati.
 
Il P.G.T. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia n. 7 il giorno 17/02/2010 sulla serie e inserzioni (pag. 335 del B.U.R.L. n. 7 - pag. 23 di 78 ) e quindi definitivo e concluso.
 
 
 
Legge Regionale n. 13 del 16.07.2009 cosiddetta “ Legge sulla Casa”
 
Il 15 ottobre 2009 è scaduto il termine entro il quale i Comuni potevano deliberare le scelte che la “ Legge” consentiva loro di fare e cioè:
 
1 -   Individuare le “parti di territorio” nelle quali non sarà applicata la legge regionale n. 13/09
 
2 -   Individuare le “aree classificate ………. a destinazione produttiva secondaria” nelle         quali può essere applicata la legge regionale n. 13/09
 
3 -   Prevedere prescrizioni sugli spazi per parcheggi e a verde nelle zone di applicazione della legge regionale n. 13/09
 
4 -   Prevede eventuale riduzione del contributo di costruzione, sempre relativamente all’applicazione delle legge regionale n. 13/09
 
 
 
N.B. è importante sottolineare che, come evidenziato dal legale nel suo parere al riguardo, i comuni non possono applicare la legge a “parti” o modificarla a loro volontà, ma devono unicamente attenersi alle sole scelte che la legge gli attribuisce.
 
 
 
In data 12.10.2009 con delibera n. 14 il C.C. ha ottenuto di deliberare solamente quanto previsto dal punto n. 1 e cioè:
-         di escludere dall’applicazione della L.R. n. 13 del 16.07.2009 tutto il territorio comunale    tranne le zone definite dl Piano delle Regole del P.G.T. come:
“Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologie edilizia con unità abitative singola e/o binata”, normata dall’art. 22 delle N.T.A. del PdR.
 
 
La scelta limitativa è motivata dal fatto che le norme del recente P.G.T. prevedono per quasi tutte le zone degli incrementi volumetrici, ed essendo l’applicazione della legge regionale in deroga allo strumento comunale, la sua generalizzazione avrebbe procurato un ulteriore aggravio del peso insediativo di zone già sature.
 
 
 
w3c xhtml controller w3c css controller