Combustione dei residui vegetali agricoli e forestali

Dettagli della notizia

Vietata la combustione all'aperto dal 1 ottobre al 31 marzo. Nel restante periodo è possibile con le modalità ed i limiti dell'ordinanza

Data:

01-04-2024

Combustione dei residui vegetali agricoli e forestali

Descrizione

La combustione di residui vegetali è vietata dalla D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe sono stabilite per finalità agricole e tramite metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
La legge regionale (LR n. 31/08 , modificata dalla LR n. 38/15 ) prevede la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m slm.
Nei Comuni, come Polpenazze del Garda, posti a quota inferiore, vigono le disposizioni stabilite dalla DGR n. 7095 del 2017 , che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo.
L'ordinanza comunale n. 2 del 2015, che disciplina le modalità di combustione controllata dei residui vegetali, è da intendersi riferita al periodo temporale in cui questo è concessa, vale a dire dal 1 aprile al 30 settembre.

A cura di: Ufficio Lavori Pubblici

Ultimo aggiornamento: 15-04-2024

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