Descrizione
Considerato che le temperature attuali e previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione;
AUTORIZZA il funzionamento degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile p.v., salvo proroghe, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013:
- gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;
- la durata d'attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 74/2013 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
- le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli edifici e agli impianti termici di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del D.P.R. 74/2013.